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Banche tue alleate nella crisi di impresa

  • Immagine del redattore: Studio Studio
    Studio Studio
  • 13 mag
  • Tempo di lettura: 4 min


🔹 1. Il contesto: un nuovo approccio alla crisi d’impresa

La composizione negoziata della crisi (CNC) è stata introdotta dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) con un obiettivo ambizioso: aiutare le imprese a ristrutturarsi prima che sia troppo tardi, cioè prima dell’insolvenza conclamata.

In questo nuovo modello, le banche non sono più semplici “creditori passivi”, ma soggetti attivi e responsabili. Devono collaborare con l’imprenditore, partecipare alle trattative, valutare la possibilità di sostenere l’azienda anche in una fase delicata.




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È un cambio di mentalità: da una logica difensiva (“mi tutelo, taglio i fidi”) a una logica collaborativa (“cerchiamo una soluzione sostenibile”).

🔹 2. Buona fede rafforzata: obbligo di partecipare davvero

Secondo l’art. 16, comma 5 del CCII, le banche sono tenute a partecipare alle trattative con l’impresa in buona fede. Non basta ascoltare o mandare una PEC: bisogna interagire, capire, proporre, con spirito costruttivo.

Questa buona fede è una versione rafforzata rispetto al normale rapporto contrattuale, perché si basa su:

  • Art. 1337 c.c.: correttezza nelle trattative

  • Art. 1375 c.c.: esecuzione del contratto secondo buona fede

  • Art. 1176 c.c.: diligenza qualificata dell’operatore bancario

👉 In pratica: la banca deve dimostrare di aver valutato le proposte, e non può agire in modo ostile o ostruzionistico senza motivazione.

🔹 3. Stop alle revoche automatiche: la CNC non è una colpa

Una delle novità più importanti è che l’accesso alla composizione negoziata non può essere motivo automatico per revocare fidi, affidamenti o crediti in corso.

Lo dice chiaramente l’art. 16, comma 5 CCII: la banca può revocare solo per ragioni oggettive, come morosità non sanabili o perdita totale del merito creditizio, non solo perché l’azienda è entrata in CNC.

Questo è stato confermato anche dal D.Lgs. 83/2022, che ha rafforzato la tutela del debitore.

Se la banca revoca un fido solo perché è iniziata la procedura, potrebbe trovarsi in violazione di legge e di buona fede negoziale.

🔹 4. Le misure protettive: mettere in pausa gli attacchi

Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al Tribunale misure protettive, cioè una sorta di “scudo temporaneo”.

Grazie all’art. 18 CCII, le banche (e tutti i creditori):

  • non possono iniziare o proseguire azioni esecutive;

  • non possono risolvere contratti per inadempienze pregresse;

  • devono congelare qualsiasi iniziativa aggressiva.

Questo serve a creare un “clima neutro”, utile per negoziare soluzioni sostenibili, senza pressioni eccessive.

🔹 4.1 Centrale Rischi: può essere sospesa la segnalazione?

Uno dei dubbi più sentiti riguarda la Centrale Rischi di Banca d’Italia: può la banca continuare a segnalare negativamente l’impresa durante la CNC?

Alcune sentenze (come quella del Tribunale di Padova) hanno detto di no: se ci sono misure protettive in corso, le segnalazioni devono essere sospese, perché creano danni alla reputazione dell’impresa e possono compromettere l’esito della trattativa.

👉 Anche se non è ancora prassi uniforme, molti giudici accettano l’inibitoria delle segnalazioni in fase di composizione negoziata.

🔹 5. Art. 16 e 18: due facce della stessa moneta

L’art. 16 e l’art. 18 del CCII non vanno letti separatamente. Il primo disciplina il comportamento della banca. Il secondo riguarda tutti i creditori e le misure protettive attivabili dal tribunale.

In sintesi: anche se la banca pensa di avere motivi per chiudere un affidamento, non può farlo se c’è una misura protettiva in corso.

🔹 6. La nuova finanza prededucibile: opportunità e garanzie

Durante la CNC, la banca può decidere di concedere nuova finanza all’impresa.

La normativa (artt. 22 e 24 CCII) dice che, se questa finanza è autorizzata dal tribunale:

  • sarà prededucibile, cioè avrà priorità di rimborso anche in caso di fallimento successivo;

  • sarà protetta da eventuali revocatorie.

👉 Per la banca, è un’opportunità: sostenere un piano credibile, con garanzia di rimborso prioritario.

🔹 7. I vincoli delle norme bancarie: classificazione e prudenza

Le banche, pur volendo collaborare, devono rispettare regole contabili e prudenziali molto stringenti, tra cui:

🔸 Circolare Banca d’Italia n. 272/2008

Classifica i crediti in:

  • Sofferenze (gravi),

  • Inadempienze probabili (UTP),

  • Scaduti/sconfinanti.

🔸 Regolamento UE 575/2013 (CRR)

Definisce i criteri per il default oggettivo e soggettivo.

🔸 Regolamento UE 630/2019

Introduce il calendar provisioning: se il credito è deteriorato, va accantonato interamente entro 2-3 anni.

🔸 Orientamenti EBA-LOM

Obbligano le banche a valutare e monitorare costantemente il merito creditizio, anche per PMI.

🔸 IFRS 9

Introduce il concetto di perdita attesa: ogni banca deve accantonare somme anche solo in base alla probabilità di rischio, non solo in base al danno già avvenuto.

🔹 8. La tensione tra collaborazione e cautela

Qui sta il vero dilemma: la CNC chiede alle banche di collaborare, ma le regole contabili le costringono ad agire con estrema prudenza.

Se una banca sostiene troppo una situazione incerta, rischia di finire sotto osservazione della vigilanza.

👉 Serve equilibrio: partecipare sì, ma con una valutazione numerica solida e documentata.

🔹 9. Come classificare il credito in CNC?

Non esiste una regola fissa. Entrare nella CNC non vuol dire automaticamente che il credito sia deteriorato.

La classificazione dipende da:

  • qualità delle trattative;

  • piano dell’impresa;

  • presenza di misure protettive;

  • analisi dei flussi di cassa futuri.

La banca deve valutare caso per caso. La CNC non è sinonimo di insolvenza.

🔹 10. Conclusione: la banca non è solo creditore, ma partner della soluzione

La composizione negoziata rappresenta un cambiamento culturale. Le banche sono chiamate a diventare protagoniste della prevenzione, non più spettatrici passive o esecutrici di garanzie.

Servono:

  • nuove competenze interne,

  • strumenti di analisi del merito creditizio più flessibili,

  • un approccio dialogico verso le imprese.

In gioco non c’è solo un credito da recuperare, ma la sopravvivenza del tessuto produttivo e la reputazione del sistema bancario.

 
 
 

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